Le risposte on line verranno fornite compatibilmente e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Pertanto,
nel caso in cui il reclamo venga effettuato da persona diversa dall'avente diritto
o non sia possibile identificare con certezza il mittente del reclamo, il riscontro
che verrà fornito non includerà la comunicazione di dati personali relativi a
terzi, ma sarà seguito da una risposta adeguata, pertinente e completa, inviata
all'indirizzo (residenza) del Contraente indicato in polizza.
In caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal reclamo o qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del
reclamo stesso, potrà rivolgersi:
o per i prodotti tradizionali : all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma; maggiori
informazioni sulle modalità di invio del reclamo sono disponibili nel sito www.isvap.it;
o per i prodotti finanziari assicurativi (index linked, unit linked ed operazioni
di capitalizzazione, con esclusione delle forme pensionistiche individuali):
1. per questioni attinenti al contratto : all’ISVAP (all’indirizzo di cui
sopra);
2. per questioni attinenti alla trasparenza informativa : alla CONSOB, Via
G.B. Martini,3, 00198 Roma, o Via Broletto,7, 20123 Milano; maggiori informazioni
sulle modalità di invio del reclamo sono disponibili nel sito www.consob.it
3. per ulteriori questioni : alle altre autorità amministrative competenti;
o per le forme pensionistiche complementari (Piani Individuali Pensionistici e Fondi Pensione
Aperti) : alla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Via in Arcione
71 – 00187 Roma; Informazioni sulle modalità di invio dell’esposto sono disponibili
nel sito www.covip.it.
In ogni caso i reclami/esposti da inviare alle diverse Autorità di Vigilanza
devono contenere :
a) nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante/esponente;
b) indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale
riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni
e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalla Parti sia diversa da quella
italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto potranno essere rivolti
all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta.